IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la delega al Governo per la disciplina dello stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali; Visto l'art. 63 di detto decreto che ha determinato le attribuzioni del personale medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali; Considerato che ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 63, devono essere determinate le attribuzioni del restante personale non medico addetto ai presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie locali; Sentito il parere delle regioni; Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia; Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale; Sentito il Consiglio sanitario nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 agosto 1984; Sulla proposta del Ministro della sanita'; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Farmacista dirigente Il farmacista dirigente svolge le attivita' e le prestazioni inerenti alla sua competenza professionale nonche' attivita' di studio, di didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione dell'unita' operativa o dipartimentale, servizio multizonale o ufficio complesso affidatogli. A tal fine cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro. Nel rispetto dell'autonomia professionale operativa del personale dell'unita' assegnatagli, impartisce istruzioni e direttive sugli adempimenti e sulle prestazioni di carattere farmaceutico e ne verifica l'attuazione. Effettua protocolli dei farmaci e del restante materiale farmaceutico. Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche, fermo restando l'obbligo di collaborazione da parte del personale appartenente alle altre posizioni funzionali. E' responsabile delle attivita' professionali direttamente espletate nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica. In particolare, in ambiente ospedaliero, presta, ove richiesto dal responsabile del servizio di diagnosi e cura, la sua consulenza al personale medico per la scelta ed il monitoraggio dei farmaci. Nel predisporre i piani operativi deve rispettare criteri di razionale distribuzione del lavoro e di rotazione del personale dipendente nei vari settori di attivita'. Le attivita' svolte dal farmacista dirigente sono soggette esclusivamente a controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale tecnico-amministrativa sulle attivita' farmaceutiche, comprese quelle concernenti studi, ricerche scientifiche ed attivita' di educazione sanitaria.