IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la
delega  al  Governo  per  la  disciplina  dello  stato  giuridico del
personale delle unita' sanitarie locali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n.  761,  concernente  lo  stato giuridico del personale delle unita'
sanitarie locali;
  Visto l'art. 63 di detto decreto che ha determinato le attribuzioni
del  personale  medico  addetto  ai  presidi,  servizi e uffici delle
unita' sanitarie locali;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'ultimo  comma del citato art. 63,
devono  essere determinate le attribuzioni del restante personale non
medico  addetto  ai  presidi, servizi e uffici delle unita' sanitarie
locali;
  Sentito il parere delle regioni;
  Sentito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  maggiormente
rappresentative in campo nazionale;
  Sentito il Consiglio sanitario nazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 agosto 1984;
  Sulla proposta del Ministro della sanita';

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                        Farmacista dirigente

  Il  farmacista  dirigente  svolge  le  attivita'  e  le prestazioni
inerenti  alla  sua  competenza  professionale  nonche'  attivita' di
studio,  di  didattica e di ricerca, di programmazione e di direzione
dell'unita'   operativa  o  dipartimentale,  servizio  multizonale  o
ufficio complesso affidatogli.
  A tal fine cura la preparazione e l'attuazione dei piani di lavoro.
  Nel  rispetto  dell'autonomia professionale operativa del personale
dell'unita'  assegnatagli,  impartisce  istruzioni  e direttive sugli
adempimenti  e  sulle  prestazioni  di  carattere  farmaceutico  e ne
verifica l'attuazione. Effettua protocolli dei farmaci e del restante
materiale farmaceutico.
  Puo' avocare alla sua diretta responsabilita' attivita' specifiche,
fermo  restando  l'obbligo  di  collaborazione da parte del personale
appartenente alle altre posizioni funzionali.
  E'   responsabile   delle   attivita'   professionali  direttamente
espletate  nonche' delle istruzioni e delle direttive impartite e dei
risultati conseguiti dai servizi sottoposti alla sua verifica.
  In  particolare, in ambiente ospedaliero, presta, ove richiesto dal
responsabile  del  servizio  di diagnosi e cura, la sua consulenza al
personale medico per la scelta ed il monitoraggio dei farmaci.
  Nel  predisporre  i  piani  operativi  deve  rispettare  criteri di
razionale  distribuzione  del  lavoro  e  di  rotazione del personale
dipendente nei vari settori di attivita'.
  Le   attivita'   svolte  dal  farmacista  dirigente  sono  soggette
esclusivamente  a  controlli intesi ad accertarne la rispondenza alle
leggi ed ai regolamenti; egli redige, altresi', una relazione annuale
tecnico-amministrativa sulle attivita' farmaceutiche, comprese quelle
concernenti  studi,  ricerche scientifiche ed attivita' di educazione
sanitaria.